1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero